Responsabilità medica

Responsabilità medica

 

La disciplina


Quasi tutti i giorni sulle pagine dei quotidiani leggiamo articoli che ci raccontano dell’emergenza sanitaria che vivono i nostri Ospedali, carenti di personale o con macchinari non sempre all’altezza.

Tuttavia, quando sentiamo parlare di responsabilità medica, facciamo riferimento a quel tipo di responsabilità (la cui disciplina più recente ci è data dalla Legge Gelli – Bianco(L. n. 24/2017)), che scaturisce dai danni cagionati ai pazienti, in conseguenza di errori od omissioni da parte del personale sanitario.

 

L’errore medico

 

L’errore medico, di regola, può essere ricondotto in tre fasi:

a)diagnostica: non corretto inquadramento della patologia; sottovalutazione di una preoccupante sintomatologia; ritardo nella diagnosi.

b)prognostica: non corretta previsione dell’evolversi del quadro sanitario

c)terapeutica: errata selezione del trattamento sanitario o incorretta esecuzione di quest’ultimo.

 

Consulente tecnico di parte

 

Ai fini dell’accertamento del nesso di causalità tra condotta del sanitario e danno riportato dal paziente, ovvero della sua quantificazione, appare sempre utile, se non necessario, l’ausilio di un consulente tecnico di parte.

 

E’ sempre colpa del sanitario?

 

L’art. 590 sexies, rubricato con “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”, al secondo comma ci dice che “Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.



In sintesi

 

se il sanitario si sarà attenuto a quanto prescrittogli, non risponderà in caso di imperizia (mancanza di cognizioni tecnico-scientifiche adeguate alla professione svolta o all’incarico ricoperto).

Non andrà invece esente da responsabilità in caso di negligenza (agire in mancanza di accortezze e cautele richieste) o imprudenza (violazione di una regola cautelare).