Avvocato d'ufficio e patrocinio a spese dello stato, sono la stessa cosa?

In generale 


Nell’immaginario dei non addetti ai lavori capita spesso di fare una gran confusione tra i due istituti che erroneamente, forse anche a causa dell’influenza cinematografica americana, vengono identificati come unica figura.


In verità, però, ci troviamo davanti a due figure ben distinte che, seppure in alcuni casi possano anche convivere, assolvono finalità differenti.



 

Diritto di difesa


Appare utile premettere che il diritto di difesa è garantito dall’art. 24 della nostra Costituzione, il quale, al secondo comma, ci ricorda che “la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”.


Pertanto, da questo assunto se ne ricava che nel processo penale è sempre necessaria, per l’indagato o imputato, la rappresentanza tecnica del difensore per il compimento degli atti processuali.



 

Difensore d'ufficio

 

Il difensore d’ufficio è un avvocato iscritto in apposito elenco che viene nominato dall’autorità giudiziaria qualora l’indagato o l’imputato non provveda a nominarne uno “di fiducia”.


La sua presenza è, infatti, irrinunciabile per poter garantire in tutte le fasi del giudizio, ovvero in quelle che lo precedono, un corretto contraddittorio e la parità di mezzi di difesa tra le parti.


La mancata nomina di un difensore, quindi, potrebbe riguardare qualsiasi soggetto indipendentemente dal suo reddito, per questi motivi il legale deve essere retribuito dal suo cliente, a meno che quest’ultimo non goda dei requisiti per il patrocinio a spese dello stato.   

 


 

Patrocinio a spese dello stato

 

Anche quest’istituto, disciplinato dal D.P.R 30 maggio 2002, n. 115, si presta a garantire il diritto di difesa tecnica in giudizio, ma i presupposti sono differenti rispetto alla figura testè analizzata, difatti, in questo caso i suoi destinatari sono cittadini o stranieri non abbienti, ovvero con un reddito non superiore a euro 12.838,01.


Godendo di tutti i requisiti necessari si potrà procedere a nominare un avvocato di propria fiducia, iscritto nei relativi elenchi, a spese dello Stato.


Può essere richiesto nel processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario e procedure di volontaria giurisdizione come separazioni consensuali, divorzi congiunti etc.