Diffamazione

Diffamazione

 

In generale

 

Il reato di diffamazione è disciplinato dall’art. 595 del codice penale e viene a configurarsi quando un soggetto, comunicando con più persone, offende la reputazione di un altro, in quel momento assente.

Tale offesa può essere veicolata mediante qualsivoglia tipo di comunicazione atta a raggiungere una pluralità di soggetti (escluso l’offeso).

Inoltre, quando è resa con particolari modalità o contro determinati destinatari, le sanzioni sono aumentate.



 


Bene giuridico tutelato e presupposti

 

Il bene giuridico oggetto di tutela è la reputazione della persona offesa, ovvero il suo onore, inteso quale percezione che la collettività ha delle qualità essenziali di una persona.  

 

I presupposti perché si configuri il reato di diffamazione:

 

1.        L’assenza dell’offeso: è necessario che la persona offesa non possa percepire l’addebito diffamatorio e pertanto non sia nelle condizioni di potersi difendere dall’offesa.

2.        L’offesa alla reputazione altrui, intesa quale considerazione morale che gli altri consociati hanno di quella determinata persona.

3.        La presenza di almeno due persone in grado di poter udire gli assunti diffamatori.

 



Circostanze aggravanti 

 

1.        L’attribuzione di un fatto determinato.

2.        Offesa recata col mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità, ovvero con atto pubblico.

3.        Offesa recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio.

Il concorrere di tali circostanze prevede l’irrogazione di pene maggiori.

 



 

 Cause di non punibilità


Non è punibile il soggetto che:

1.        Prova della verità del fatto, ma solo in determinati casi.

2.        Esercizio del diritto di difesa.

3.        Provocazione e il soggetto abbia agito in stato d’ira, determinato da un fatto ingiusto altrui.




 Diffamazione a mezzo social network


 

Quando il reato di diffamazione viene commesso attraverso un post o commento sui social media, molto probabilmente l’agente si vedrà contestata l’aggravante prevista dal 3° comma dell’art. 595.

Infatti, è risaputo che tali mezzi di comunicazione, grazie alla loro forza di diffusione, permettano ad un contenuto postato di raggiungere una vasta platea di soggetti, rendendo più gravi le conseguenze del reato e, conseguentemente, le sanzioni a questo connesse.



Differenze dall'ingiuria.


 

Nell’immaginario comune diffamazione e ingiuria vengono spesso identificate come unica figura, tuttavia, ci troviamo di fronte a due figure distinte.

L’ingiuria, infatti, era quel reato (abrogato nel 2016) previsto e disciplinato dall’art. 594 del codice penale, che veniva a configurarsi quando un soggetto recava un’offesa all’onore e al decoro di un altro che però, diversamente dal reato di diffamazione, doveva essere li presente.

Attualmente, pertanto, l’ingiuria non costituisce più figura di reato, ma bensì illecito civile.



Come tutelarsi?


 

Perché l’autore del reato di diffamazione venga perseguito penalmente, è necessario che la persona offesa proponga querela entro il termine di tre mesi dall’accadimento dei fatti. Dopodichè, se la magistratura lo riterrà opportuno, si svolgerà un processo penale, ove il danneggiato potrà costituirsi parte civile per richiedere la rifusione dei danni subiti. Oppure potrà adire anche solamente le vie giudiziarie civili, senza preclusioni per non aver proposto la querela.

 

 

Lo Studio Legale dell’Avvocato Giuseppe Antonio Brundu assiste quotidianamente vittime di reati di diffamazione, aiutandole a comprendere la vera entità dei fatti e, eventualmente, affiancandole in tutto il percorso stragiudiziale-giudiziale, mirato alla tutela dei legittimi diritti.












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